Art. 58
Autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore
In vigore dal 12 lug 2023
Autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore
1. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presentano domanda di autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore presso l’autorità competente.
2. L’autorizzazione è concessa solo se è dimostrato:
a)
che i requisiti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore; e
b)
mediante prove documentali, che sono soddisfatti i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, o i requisiti di cui all’, paragrafi 1, 2 e 4, e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per permettere di conseguire e mantenere nel tempo almeno l’obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all’, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione, che può differire a seconda che si tratti dell’adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le modalità di verifica della conformità dei produttori o delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende gli obblighi sulla verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafi 1, 2 e 4, e i termini per tale verifica, non superiori alle 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda. La verifica può essere effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati della verifica.
4. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell’autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell’autorizzazione o della cessazione definitiva delle attività.
5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell’autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni di tale lettera siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore presenta, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d’azione correttivo all’autorità competente. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6 del presente articolo, l’autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d’azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni al produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d’azione correttivo sulla base di tali osservazioni.
6. L’autorità competente può decidere di revocare l’autorizzazione se gli obiettivi di raccolta di cui all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 3, non sono rispettati o se il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non rispetta più i requisiti relativi all’organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti di batterie o se non comunica all’autorità competente o non notifica eventuali modifiche riguardanti i termini dell’autorizzazione, ovvero se ha cessato le attività.
7. Un produttore, nel caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo della responsabilità estesa del produttore, forniscono una garanzia destinata a coprire i costi relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti dovuti dal produttore, o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e anche nel caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza. Gli Stati membri possono specificare requisiti supplementari in relazione a tale garanzia. Nel caso di un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, tale garanzia può essere fornita in altro modo rispetto ad essere fornita dall’organizzazione stessa e può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui lo Stato membro che gestisce l’organizzazione è garante in solido.
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