Art. 57 · Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore

Art. 57

Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore

In vigore dal 12 lug 2023
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore 1.   I produttori possono designare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell’ per adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure per rendere obbligatoria la designazione di un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di batterie immesse sul mercato e delle relative caratteristiche di gestione dei rifiuti. 2.   In caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese. Esse garantiscono inoltre che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori: a) siano modulati conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, e della loro impronta di carbonio; e b) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati. 3.   Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, esse garantiscono una copertura, su tutto il territorio dello Stato membro, delle attività di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1. Gli Stati membri designano l’autorità competente, o nominano un terzo indipendente, al fine di assicurare che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in maniera coordinata. 4.   Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore. 5.   In aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, le efficienze di riciclaggio e i livelli di recupero di materiali realizzati dai produttori che hanno designato l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. 6.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 5, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori di rifiuti selezionati conformemente al paragrafo 8. 7.   Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca i criteri per l’applicazione del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 8.   I gestori di rifiuti sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, svolta da parte di produttori o di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.
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