Art. 49 · Sistema di gestione dell’operatore economico

Art. 49

Sistema di gestione dell’operatore economico

In vigore dal 12 lug 2023
Sistema di gestione dell’operatore economico 1.   È compito di ogni operatore economico di cui all’, paragrafo 1: a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia d’impresa relativa al dovere di diligenza per le batterie, per quanto riguarda le materie prime elencate all’allegato X, punto 1 e le categorie di rischio sociale e ambientale associate, elencate all’allegato X, punto 2; b) integrare, nella propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, principi che siano coerenti con i principi stabiliti negli strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale elencati all’allegato X, punto 4; c) organizzare il sistema interno di gestione in modo da favorire la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, affidando ai propri più alti dirigenti l’incarico di sorvegliare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie nonché di conservare i documenti relativi a tale sistema per un periodo di almeno 10 anni; d) istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza relativamente alla catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia o un sistema di rintracciabilità, identificando i soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento; e) integrare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, comprese le misure di gestione dei rischi, nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori; e f) istituire un meccanismo di trattamento dei reclami, compreso un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, e un meccanismo di riparazione, o prevedere tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un Mediatore; tali meccanismi si basano sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1, lettera d), è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le informazioni seguenti: a) una descrizione delle materie prime, compresi la loro denominazione commerciale e il tipo; b) il nome e l’indirizzo del fornitore che ha fornito le materie prime presenti nelle batterie immesse sul mercato all’operatore economico che immette tali batterie sul mercato; c) il paese di origine delle materie prime e le operazioni di mercato dall’estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell’operatore economico che immette la batteria sul mercato; d) la quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale o in peso; e) le relazioni di verifica da parte di terzi rilasciate da un organismo notificato riguardanti i fornitori di cui all’, paragrafo 3; f) se le relazioni di cui alla lettera e) non sono disponibili e se la materia prima proviene da una zona di conflitto e ad alto rischio, ulteriori informazioni a norma delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a monte di cui alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, se del caso, come la miniera di origine e i luoghi in cui avvengono il consolidamento, il commercio e il trattamento della materia prima, nonché il pagamento di imposte, commissioni e diritti di sfruttamento. Le relazioni di verifica da parte di terzi di cui al primo comma, lettera e), sono messe a disposizione degli operatori che intervengono a valle della catena di approvvigionamento da parte dei fornitori di cui all’, paragrafo 3.
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