Art. 48 · Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie

Art. 48

Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie 1.   A decorrere dal 18 agosto 2025, gli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio rispettano gli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, agli e, a tal fine, stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. 2.   Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché le loro strategie relative al dovere di diligenza per le batterie siano verificate da un organismo notificato conformemente all’ («verifica da parte di terzi») e siano sottoposte ad audit periodici da parte di tale organismo notificato per garantire che tali strategie siano mantenute e applicate conformemente agli . L’organismo notificato fornisce all’operatore economico sottoposto ad audit una relazione di audit. 3.   Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo conservano la documentazione attestante il proprio adempimento degli obblighi di cui agli , comprese la relazione di verifica e la decisione di approvazione di cui all’ e le relazioni di audit di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per 10 anni dalla data in cui l’ultima batteria fabbricata nell’ambito della pertinente strategia relativa al dovere di diligenza è stata immessa sul mercato. 4.   Fatta salva la propria responsabilità individuale per le rispettive strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, al fine di soddisfare i requisiti di cui agli gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono collaborare con altri soggetti, anche attraverso i regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a norma del presente regolamento. 5.   Entro il 18 febbraio 2025, la Commissione pubblica orientamenti per l’applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza di cui agli per quanto riguarda i rischi di cui all’allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all’allegato X, punti 3 e 4. 6.   Al fine di fornire informazioni e sostegno agli operatori economici nell’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono istituire e gestire, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati. 7.   La Commissione può integrare le misure di sostegno dello Stato membro di cui al paragrafo 6, muovendo dall’attuale azione dell’Unione a favore del dovere di diligenza nell’Unione e nei paesi terzi e può elaborare nuove misure per aiutare gli operatori economici nell’assolvimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento. 8.   La Commissione valuta periodicamente la necessità di aggiornare l’elenco delle materie prime e delle categorie di rischio di cui all’allegato X. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di: a) modificare l’elenco delle materie prime di cui all’allegato X, punto 1, e delle categorie di rischio di cui all’allegato X, punto 2, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nella fabbricazione delle batterie e nella loro composizione chimica, e in funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821; b) modificare l’elenco degli strumenti internazionali di cui all’allegato X, punto 3, conformemente agli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali per quanto riguarda le norme relative alle strategie relative al dovere di diligenza e alla tutela dell’ambiente e dei diritti sociali; c) modificare gli obblighi degli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabiliti agli alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e modificare l’elenco di strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale di cui all’allegato X, punto 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-48