Art. 47 · Ambito di applicazione del presente capo

Art. 47

Ambito di applicazione del presente capo

In vigore dal 12 lug 2023
Ambito di applicazione del presente capo Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di EUR. Il presente capo non si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, se tali batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni. Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di obblighi relativi al dovere di diligenza in relazione ai minerali e ai metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio.
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