Art. 46 · Identificazione degli operatori economici

Art. 46

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 12 lug 2023
Identificazione degli operatori economici 1.   Gli operatori economici, su richiesta di un’autorità nazionale, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti: a) l’identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro una batteria; b) l’identità di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito la batteria, nonché la quantità e i modelli esatti. 2.   Gli operatori economici garantiscono di poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stata loro fornita la batteria e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito la batteria.
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