Art. 41
Obblighi degli importatori
In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo batterie conformi agli articoli da 6 a 10 e agli .
2. Prima di immettere una batteria sul mercato, gli importatori verificano che:
a)
siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII e il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’;
b)
la batteria rechi la marcatura CE di cui all’ e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’;
c)
la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti a norma degli articoli da 6 a 10 e degli nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato; e
d)
il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’, paragrafi 6 e 7.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme agli articoli da 6 a 10 e agli , non immette tale batteria sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato, indicando i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
3. Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato, e sono chiare, comprensibili e leggibili.
4. Gli importatori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli articoli da 6 a 10 e agli .
5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale controllo.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato non sia conforme agli articoli da 6 a 10 e agli , adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo la batteria a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato, gli importatori tengono a disposizione delle autorità nazionali una copia della dichiarazione di conformità UE e assicurano che la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII sia messa a disposizione di dette autorità, su richiesta.
8. Gli importatori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 e agli , in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. Gli importatori cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno immesso sul mercato.
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