Art. 37
Coordinamento degli organismi notificati
In vigore dal 12 lug 2023
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione adeguati siano predisposti tra gli organismi notificati e che siano adeguatamente gestiti sotto forma di gruppo di coordinamento settoriale di organismi notificati.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro del gruppo di coordinamento settoriale, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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