Art. 35 · Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Art. 35

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

In vigore dal 12 lug 2023
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   L’organismo notificato informa l’autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione; b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della sua notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2.   L’organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che eseguono attività di valutazione della conformità analoghe aventi come oggetto le stesse categorie di batterie informazioni pertinenti sulle questioni relative a: a) valutazioni della conformità negative e, su richiesta, positive; e b) qualunque limitazione, sospensione o ritiro di una decisione di approvazione.
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