Art. 35
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
In vigore dal 12 lug 2023
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. L’organismo notificato informa l’autorità di notifica:
a)
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione;
b)
di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della sua notifica;
c)
di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività di valutazione della conformità;
d)
su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. L’organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che eseguono attività di valutazione della conformità analoghe aventi come oggetto le stesse categorie di batterie informazioni pertinenti sulle questioni relative a:
a)
valutazioni della conformità negative e, su richiesta, positive; e
b)
qualunque limitazione, sospensione o ritiro di una decisione di approvazione.
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