Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «batteria»: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione; 2) «pacco batterie»: qualsiasi gruppo di elementi o moduli di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un’unità completa non destinata a essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale; 3) «modulo di batteria»: qualsiasi insieme di elementi di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno per proteggere gli elementi da impatti esterni e destinato a essere utilizzato singolarmente o in combinazione con altri moduli; 4) «elemento di batteria»: l’unità funzionale di base di una batteria, composta da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori, contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica; 5) «materiale attivo»: il materiale che reagisce chimicamente per produrre energia elettrica quando l’elemento di batteria si scarica o per stoccare energia elettrica quando la batteria è in carica; 6) «batteria non ricaricabile»: la batteria non progettata per essere ricaricata elettricamente; 7) «batteria ricaricabile»: la batteria progettata per essere ricaricata elettricamente; 8) «batteria con stoccaggio esterno»: una batteria specificamente progettata in modo da stoccare la propria energia esclusivamente in uno o più dispositivi esterni collegati; 9) «batteria portatile»: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli; 10) «batteria portatile di uso generale»: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3); 11) «batteria per mezzi di trasporto leggeri»: una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e che non è una batteria per veicoli elettrici; 12) «batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine; 13) «batteria industriale»: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli; 14) «batteria per veicoli elettrici»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858; 15) «sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria»: una batteria industriale con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare dalla rete ed erogare energia elettrica nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica per gli utilizzatori finali, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata; 16) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell’Unione; 17) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale; 18) «messa in servizio»: il primo uso nell’Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato; 19) «modello di batteria»: una versione di una batteria in cui tutte le unità della stessa hanno le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione, nonché lo stesso identificativo del modello; 20) «batteria che presenta un rischio»: una batteria che potenzialmente potrebbe avere effetti nocivi sulla salute umana o la sicurezza delle persone, dei beni materiali o dell’ambiente oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto della batteria o nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, in relazione ai requisiti relativi alla messa in servizio, all’installazione e alla manutenzione; 21) «impronta di carbonio»: la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in equivalenti di biossido di carbonio e basata su uno studio dell’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint — PEF,) che utilizza la categoria di impatto unica dei cambiamenti climatici; 22) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che è soggetto agli obblighi in per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione, la messa a disposizione, l’immissione sul mercato, ivi compresa l’immissione sul mercato online, o la messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento; 23) «operatore indipendente»: una persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e dal produttore e che partecipa direttamente o indirettamente alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione delle batterie, e comprende gestori di rifiuti, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova, gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature per veicoli a carburante alternativo; 24) «codice QR»: un codice a matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento; 25) «sistema di gestione delle batterie»: un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche di una batteria al fine di garantirne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio, che gestisce e conserva i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all’allegato VII e che comunica con il veicolo, il mezzo di trasporto leggero o l’apparecchio in cui è incorporata la batteria, o con un’infrastruttura di ricarica pubblica o privata; 26) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da una batteria; 27) «stato di carica»: l’energia disponibile in una batteria espressa in percentuale della sua capacità nominale dichiarata dal fabbricante; 28) «stato di salute»: la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della sua capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali; 29) «preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo secondo la definizione di cui all’, punto 16), della direttiva 2008/98/CE; 30) «preparazione per il cambio di destinazione»: qualsiasi operazione per mezzo della quale i rifiuti di batterie o parti di essi sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata; 31) «cambio di destinazione»: qualsiasi operazione che comporti l’utilizzo della batteria, che non sia un rifiuto di batteria, o di parti di essa per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata; 32) «rifabbricazione»: qualsiasi operazione tecnica su una batteria usata che comprenda lo smontaggio e la valutazione di tutti i relativi elementi e moduli di batteria e l’utilizzo di un certo numero di moduli ed elementi di batteria nuovi, usati o recuperati dai rifiuti oppure di altri componenti di batteria, che sia finalizzata a ripristinare la capacità ad almeno il 90 % della sua capacità nominale originaria, nella quale lo stato di salute di tutti i singoli elementi di batteria non differisca di più del 3 % da un elemento all’altro, e che consenta l’utilizzo della batteria per la stessa finalità o applicazione per la quale essa era stata originariamente progettata; 33) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità; 34) «specifiche tecniche»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; 35) «norma armonizzata»: la norma secondo la definizione di cui all’, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 36) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale un fabbricante indica che la batteria è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione; 37) «accreditamento»: l’accreditamento secondo la definizione di cui all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 38) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento secondo la definizione di cui all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; 39) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, informazione e dovere di diligenza; 40) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 41) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V; 42) «dovere di diligenza per le batterie»: gli obblighi di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori; 43) «affiliata»: la persona giuridica per il cui tramite è esercitata l’attività di un’impresa controllata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); 44) «società madre»: la società che controlla una o più affiliate; 45) «zone di conflitto e ad alto rischio»: zone di conflitto e ad alto rischio quali definite all’, lettera f), del regolamento (UE) 2017/821; 46) «contratto a distanza»: contratto a distanza quale definito all’, punto 7), della direttiva 2011/83/UE; 47) «produttore»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza: a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro; b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli; c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo; 48) «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore, designata dal produttore in conformità dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per adempiere gli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VIII del presente regolamento; 49) «organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: una persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente e operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori; 50) «rifiuti di batterie»: qualsiasi batteria che costituisca rifiuti quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; 51) «rifiuti della fabbricazione di batterie»: i materiali o gli oggetti eliminati durante il processo di fabbricazione delle batterie che non possono essere riutilizzati come parte integrante dello stesso processo e che devono essere riciclati; 52) «sostanza pericolosa»: una sostanza classificata come pericolosa a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1272/2008; 53) «trattamento»: qualsiasi operazione eseguita sui rifiuti di batterie dopo la consegna degli stessi ad un impianto per la cernita, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, la preparazione per il riciclaggio o il riciclaggio; 54) «preparazione per il riciclaggio»: il trattamento dei rifiuti di batterie prima di qualsiasi processo di riciclaggio, compresi, tra l’altro, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smantellamento dei pacchi batterie o la separazione di frazioni che non fanno parte della batteria stessa; 55) «punto di raccolta volontario»: qualsiasi impresa senza scopo di lucro, commerciale o di altra natura o ente pubblico che partecipa di propria iniziativa alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che essa ha prodotto o che sono prodotti da altri utilizzatori finali prima di consegnare tali rifiuti di batterie ai produttori, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o ai gestori di rifiuti per il successivo trattamento; 56) «gestore di rifiuti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta differenziata o del trattamento dei rifiuti di batterie; 57) «impianto autorizzato»: uno stabilimento o un’impresa autorizzati a norma della direttiva 2008/98/CE a effettuare il trattamento dei rifiuti di batterie; 58) «riciclatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua riciclaggio in un impianto autorizzato; 59) «durata di vita di una batteria»: il periodo che inizia quando la batteria è fabbricata e termina quando la batteria diventa rifiuto; 60) «efficienza di riciclaggio»: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di batterie, in relazione ad un processo di riciclaggio; 61) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 62) «autorità nazionale»: un’autorità di approvazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato in uno Stato membro per quanto riguarda le batterie; 63) «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi dei capi IV e VI; 64) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo; 65) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato; 66) «identificativo univoco»: una stringa univoca di caratteri che identifica le batterie e consente il collegamento via web al passaporto della batteria; 67) «piattaforma online»: una piattaforma online secondo la definizione di cui all’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065; 68) «partecipante al mercato»: un partecipante al mercato secondo la definizione di cui all’, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: a) «rifiuto», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «prevenzione», «raccolta», «raccolta differenziata», «regime di responsabilità estesa del produttore», «riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; b) «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo» e «ritiro», come anche «rischio» in relazione ai requisiti di cui ai capi I, IV, VI, VII e IX nonché agli allegati V, VIII e XIII del presente regolamento, di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020; c) «aggregatore indipendente» e «stoccaggio di energia», di cui all’ della direttiva (UE) 2019/944.
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