Art. 29 · Procedura di notifica

Art. 29

Procedura di notifica

In vigore dal 12 lug 2023
Procedura di notifica 1.   L’autorità di notifica procede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all’. 2.   L’autorità di notifica rende noto alla Commissione e alle autorità di notifica degli altri Stati membri ciascun organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione. 3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità o le procedure di cui all’, paragrafo 2, e all’, le categorie di batterie interessate, nonché la relativa attestazione di competenza. 4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a rispettare i requisiti di cui all’. 5.   L’organismo di valutazione della conformità interessato esegue le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all’, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica qualora essa includa le prove documentali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Solo tale organismo di valutazione della conformità è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento. 6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche successive riguardanti la notifica di cui al paragrafo 2.
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