Art. 28 · Domanda di notifica

Art. 28

Domanda di notifica

In vigore dal 12 lug 2023
Domanda di notifica 1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito. 2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività dell’organismo di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII o delle procedure di cui all’, paragrafo 2, e all’, e delle batterie per le quali l’organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, ove applicabile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui all’. 3.   Qualora non possa fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’organismo di valutazione della conformità fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all’, compresa un’adeguata documentazione che dimostri la sua indipendenza ai sensi dell’, paragrafo 3.
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