Art. 25
Requisiti relativi agli organismi notificati
In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale dello Stato membro ed è dotato di personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente a livello commerciale e con riguardo alle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società madri o affiliate.
4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto all’esecuzione di compiti di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’importatore, né il distributore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore né il responsabile della manutenzione delle batterie sottoposte alla loro valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Tale divieto non preclude l’uso delle batterie valutate che sono necessarie per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali batterie per scopi privati.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto all’esecuzione di compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell’importazione, nella distribuzione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali batterie, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
L’organismo di valutazione della conformità assicura che le attività della propria società madre o delle consorelle, delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
5. L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone che detengono interessi nei risultati di tali attività.
6. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma dell’allegato VIII, gli audit periodici a norma dell’, paragrafo 2, e la verifica da parte di terzi a norma dell’ e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII, per audit periodici conformemente all’, paragrafo 2, e verifica da parte di terzi conformemente all’ nonché per ciascuna categoria di batterie per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a)
il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b)
le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la loro capacità di essere riprodotte;
c)
le politiche e procedure adeguate per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dagli altri compiti;
d)
le procedure necessarie per svolgere i compiti di valutazione della conformità che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle batterie in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici e amministrativi relativi alle proprie attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova necessari. Ciò comprende l’istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l’assegnazione di compiti specifici al personale e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità, senza delegare tali attività a un subappaltatore o a un’affiliata.
7. Il personale addetto all’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a)
una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b)
soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c)
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 10, agli e agli articoli da 48 a 52, delle norme armonizzate applicabili di cui all’, delle specifiche comuni di cui all’ e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione, nonché del diritto nazionale;
d)
la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni della conformità sono state eseguite.
8. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. L’organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta, a norma del diritto nazionale, dallo Stato membro di notifica, o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dell’organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nell’esecuzione dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma dell’allegato VIII, degli audit periodici a norma dell’, paragrafo 2, o della verifica da parte di terzi a norma dell’, tranne nei confronti delle autorità di notifica e nazionali dello Stato membro in cui esegue le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. L’organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento settoriale degli organismi notificati, istituito a norma dell’, o garantisce che il personale addetto ai compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Storico versioni
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