Art. 23
Requisiti relativi alle autorità di notifica
In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti relativi alle autorità di notifica
1. L’autorità di notifica è costituita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione degli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell’.
4. L’autorità di notifica non offre o fornisce attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità e non presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni da essa ottenute. Tuttavia, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, nonché con le autorità di notifica di altri Stati membri e altre autorità nazionali competenti.
6. L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1542:oj#art-23