Art. 18 · Dichiarazione di conformità UE

Art. 18

Dichiarazione di conformità UE

In vigore dal 12 lug 2023
Dichiarazione di conformità UE 1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli . 2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato VIII, ed è tenuta aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o messa a disposizione sul mercato o messa in servizio. Essa è redatta in formato elettronico e, ove richiesto, è fornita in formato cartaceo. 3.   Se a una batteria si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l’insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. 4.   Nel redigere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della batteria ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. 5.   Fatto salvo il paragrafo 3, un’unica dichiarazione di conformità UE può essere costituita da una o più singole dichiarazioni di conformità UE già redatte in conformità di un altro atto o atti dell’Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici.
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