Art. 11 · Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Art. 11

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

In vigore dal 12 lug 2023
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri 1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto. Tale obbligo si applica solo alle batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi o ad altre parti incluse in tali batterie. Una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza riguardanti l’uso, la rimozione e la sostituzione delle batterie. Tali istruzioni e tali informazioni sulla sicurezza sono rese disponibili online in modo permanente su un sito web pubblicamente accessibile in maniera facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali. Il presente paragrafo non pregiudica eventuali disposizioni specifiche che garantiscono un livello più elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana per quanto riguarda la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili da parte degli utilizzatori finali previste da qualsiasi normativa dell’Unione sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE. 2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti: a) apparecchi specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili; b) dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746. La deroga di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applica solo qualora sia necessaria per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio. 3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui è necessaria la continuità dell’alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo ulteriori prodotti da esentare dai requisiti in materia di rimovibilità e sostituibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati solo in considerazione degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici e a condizione che sussistano preoccupazioni scientificamente fondate in ordine alla sicurezza degli utilizzatori finali che rimuovono o sostituiscono la batteria portatile, ovvero nei casi in cui vi sia il rischio che la rimozione o la sostituzione della batteria da parte degli utilizzatori finali violi le prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti previste dal diritto dell’Unione applicabile. 5.   La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri provvede affinché tali batterie, come pure i singoli elementi della batteria inclusi nel pacco batterie, siano facilmente rimovibili e sostituibili da un professionista indipendente in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto. 6.   Ai fini dei paragrafi 1 e 5, una batteria portatile o una batteria per mezzi di trasporto leggeri è considerata facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall’apparecchio o dal mezzo di trasporto leggero, può essere sostituita da un’altra batteria compatibile, senza compromettere il funzionamento, le prestazioni ovvero la sicurezza dell’apparecchio o dei mezzi di trasporto leggeri. 7.   La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili o batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché tali batterie siano disponibili come pezzi di ricambio dell’apparecchiatura che alimentano per professionisti indipendenti e utilizzatori finali per un minimo di cinque anni a partire dall’immissione sul mercato dell’ultimo articolo del modello di apparecchiatura, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio. 8.   Il software non è utilizzato per impedire la sostituzione di una batteria portatile o di una batteria per mezzi di trasporto leggeri o dei loro componenti essenziali con un’altra batteria o altri componenti essenziali compatibili. 9.   La Commissione pubblica orientamenti per favorire l’applicazione armonizzata del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-11