Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 lug 2023
Disposizioni transitorie 1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1o febbraio 2025 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte. 2.   Nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica o una sostanza destinata alla fabbricazione di tale prodotto, materiale o oggetto, conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immesso per la prima volta sul mercato dopo il 1o magio 2024, non sia conforme al presente regolamento, la dichiarazione di conformità disponibile per tale sostanza o prodotto indica che non è conforme alle presenti norme e che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1o febbraio 2025. 3.   I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico (N. sostanza MCA 121) o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1o febbraio 2025, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza o per tale farina o fibra di legno non trattata proveniente da una specifica specie di legno, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1o agosto 2024; b) l’uso di tale sostanza o di tale farina o fibra non trattata proveniente da una specifica specie di legno per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, e il relativo uso, è limitato alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta; c) le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo; e d) l’Autorità ha ritenuto valida la richiesta. 4.   I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza o la farina o la fibra di legno non trattata oggetto di una richiesta possono quindi continuare a essere utilizzati fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso di tale sostanza o farina o fibra di legno ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
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