Art. 9
Audizioni
In vigore dal 10 lug 2023
Audizioni
1. Quando sente una persona a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all’inizio dell’audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell’audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell’audizione.
2. Le audizioni realizzate a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma.
3. Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.
Storico versioni
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