Art. 9 · Audizioni

Art. 9

Audizioni

In vigore dal 10 lug 2023
Audizioni 1.   Quando sente una persona a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, all’inizio dell’audizione, indica la base giuridica e lo scopo dell’audizione ed informa la persona sentita che verrà elaborata una traccia documentaria dell’audizione. 2.   Le audizioni realizzate a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560, possono essere registrate in qualsiasi forma. 3.   Una copia di tale documentazione è messa a disposizione della persona sentita affinché possa formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1441:oj#art-9