Art. 7 · Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

Art. 7

Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 10 lug 2023
Data di efficacia delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico 1.   Nelle procedure di appalto pubblico aperte a norma dell’ della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le notifiche e le dichiarazioni prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Nelle procedure di appalto pubblico in più fasi, le notifiche o le dichiarazioni presentata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione, così come le notifiche aggiornate o le dichiarazioni aggiornate presentate nella fase di presentazione dell’offerta definitiva a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2022/2560, prendono effetto alla data in cui pervengono alla Commissione. Tuttavia, se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica o nella dichiarazione pervenute sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica o la dichiarazione prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete, conformemente all’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2560. 2.   Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati esercitano i loro diritti a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE o dell’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE (3), per chiedere chiarimenti in merito alle notifiche, alle dichiarazioni, alle notifiche aggiornate o alle dichiarazioni aggiornate a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, ultima frase, e dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, e decidono di respingere l’offerta o la domanda di partecipazione per mancanza di chiarimenti, se questi non sono stati debitamente forniti, le notifiche o le dichiarazioni si considerano come non redatte e non trasmesse alla Commissione. 3.   Dopo la trasmissione di notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate, le parti notificanti comunicano senza indugio alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti, compresi cambiamenti relativi ai fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della comunicazione di notifiche o dichiarazioni complete o di notifiche o dichiarazioni aggiornate. Qualora tali informazioni potessero avere un’incidenza significativa sulla valutazione da parte della Commissione, quest’ultima può ritenere che le notifiche, dichiarazioni, notifiche aggiornate o dichiarazioni aggiornate prendano effetto soltanto a partire dalla data in cui essa riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti delle notifiche nell’ambito di procedure di appalto pubblico o i loro rappresentanti esterni, così come l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati della data di efficacia. 4.   Ai fini del presente articolo e fatti salvi gli del regolamento (UE) 2022/2560, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.
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