Art. 5 · Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

Art. 5

Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 10 lug 2023
Notifiche e dichiarazione di contributi finanziari esteri nell’ambito delle procedure di appalto pubblico 1.   Le notifiche dei contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico tramite il modulo di cui all’allegato II, inserendo in un unico modulo le informazioni relative ad un’offerta o ad una domanda di partecipazione riguardanti tutte le parti notificanti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560. 2.   Se, nelle procedure di appalto pubblico che raggiungono le soglie di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica da parte di un paese terzo negli ultimi tre anni, esse devono presentare, al posto di una notifica, una dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto pubblico secondo le modalità indicate al punto 7 dell’introduzione e alla sezione 7 dell’allegato II, su un solo modulo. Conformemente all’, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale per paese terzo è inferiore all’importo degli aiuti «de minimis» di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel corso dei tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore trasmettono alla Commissione la notifica, e i relativi documenti giustificativi, o la dichiarazione conformemente all’. 4.   Le notifiche e le dichiarazioni sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica e della dichiarazione è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa procedura di appalto pubblico. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato. 5.   La Commissione può, su richiesta scritta delle parti notificanti, e informando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato II, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni. 6.   La Commissione conferma per iscritto e senza indugio il ricevimento della notifica o della dichiarazione e dell’eventuale risposta alla lettera da essa inviata a norma dell’, paragrafi 1 e 3, all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore responsabili della procedura di appalto pubblico, inviando copia dell’avviso di ricevimento alle parti notificanti o ai loro rappresentanti esterni autorizzati.
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