Art. 4 · Notifica preventiva delle concentrazioni

Art. 4

Notifica preventiva delle concentrazioni

In vigore dal 10 lug 2023
Notifica preventiva delle concentrazioni 1.   Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate utilizzando il modulo di notifica delle concentrazioni di cui all’allegato I. Le notifiche presentate congiuntamente a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sono trasmesse utilizzando un unico modulo. 2.   Il modulo di notifica delle concentrazioni e tutti i documenti giustificativi sono presentati alla Commissione conformemente all’. 3.   Le notifiche sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Salvo diversamente concordato tra la Commissione e le parti notificanti, la lingua della notifica è la lingua del procedimento e degli eventuali procedimenti amministrativi successivi dinanzi alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 relativi alla stessa concentrazione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, la traduzione nella lingua del procedimento è fornita in allegato. 4.   La Commissione può, se riceve una richiesta scritta in proposito, dispensare una parte notificante dall’obbligo di fornire alcune informazioni o documenti nel modulo di notifica di cui all’allegato I, o da altri requisiti specificati nel modulo di notifica relativamente a tali informazioni. 5.   La Commissione conferma senza indugio per iscritto alle parti l’avvenuto ricevimento delle notifiche e delle eventuali risposte alle lettere inviate dalla Commissione a norma dell’, paragrafi 2 e 3.
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