Art. 24 · Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell’ambito di procedure di appalto pubblico

Art. 24

Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell’ambito di procedure di appalto pubblico

In vigore dal 10 lug 2023
Sospensione dei termini durante i riesami preliminari nell’ambito di procedure di appalto pubblico Se la Commissione sospende il termine relativo all’esame preliminare a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, la sospensione ha inizio il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di 20 giorni lavorativi e cessa allo scadere del giorno in cui la notifica completa aggiornata è stata presentata alla Commissione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.
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