Art. 21 · Termini

Art. 21

Termini

In vigore dal 10 lug 2023
Termini 1.   I termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560 o dal presente regolamento o fissati dalla Commissione a norma dei suddetti regolamenti sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4) e alle norme specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni di cui al presente regolamento. 2.   I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2022/2560 o del presente regolamento.
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