Art. 20
Accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti
In vigore dal 10 lug 2023
Accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti
1. Dopo che la Commissione ha informato l’impresa oggetto di indagine in merito ai motivi per i quali intende adottare una decisione, l’impresa oggetto di indagine può chiedere l’accesso al fascicolo della Commissione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560.
2. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si applica a:
a)
documenti interni della Commissione;
b)
documenti interni delle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
c)
la corrispondenza tra la Commissione e le autorità degli Stati membri o di paesi terzi, comprese le autorità garanti della concorrenza e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori;
d)
la corrispondenza tra le autorità degli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi.
3. Nel dare accesso al fascicolo, la Commissione trasmette all’impresa oggetto di indagine una versione non riservata di tutti i documenti menzionati nei motivi in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione.
4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 5, la Commissione dà inoltre l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni applicate a fini di riservatezza, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione viene determinata in base ai seguenti criteri:
a)
l’accesso ai documenti di cui al presente paragrafo è concesso esclusivamente ad un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dall’impresa oggetto di indagine designati, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Commissione;
b)
i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati devono essere imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione;
c)
le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici esterni designati non possono, alla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere con l’impresa oggetto di indagine un rapporto di lavoro o fare parte della sua amministrazione o trovarsi in una situazione analoga a quella di un suo dipendente o dirigente. Se successivamente esse stringono con l’impresa oggetto di indagine un tale rapporto di lavoro nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni o gli esperti tecnici esterni designati e l’impresa oggetto di indagine informano senza indugio la Commissione in merito ai termini di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati confermano inoltre alla Commissione di non avere più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi del presente paragrafo, e che la Commissione non aveva messo a disposizione dell’impresa oggetto di indagine. Essi confermano inoltre alla Commissione che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alle lettere d) ed e) del presente paragrafo;
d)
i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non divulgano i documenti forniti o il loro contenuto a persone fisiche o giuridiche che non sono vincolate dalla procedura di divulgazione;
e)
i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati non utilizzano i documenti forniti o il loro contenuto, se non ai fini di cui al paragrafo 10;
5. nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione ai consulenti giuridici ed economici e agli esperti tecnici designati può avvenire per via elettronica o (per una parte o la totalità dei documenti) solo presso i locali della Commissione. In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 4 a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti, se ritiene che il danno che il fornitore di informazioni in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sia maggiore dell’importanza della divulgazione ai fini dell’esercizio dei diritti di difesa. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione procede ad un’analoga valutazione dell’importanza della divulgazione quando considera l’opportunità di divulgare o di divulgare parzialmente la corrispondenza tra la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi e altri tipi di documenti sensibili forniti dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi. Prima di divulgare la corrispondenza o i documenti in questione, la Commissione consulta le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi.
6. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni designati di cui al paragrafo 4, lettera a) possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso al fascicolo a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito all’impresa oggetto di indagine a norma del paragrafo 3, al fine di mettere tali documenti a disposizione dell’impresa oggetto di indagine, o possono presentare una richiesta motivata di estensione della procedura di divulgazione ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni designati. L’accesso supplementare alla versione non riservata di documenti o l’estensione della procedura di divulgazione ad altre persone possono essere concessi solo in via eccezionale e a condizione che sia dimostrato che siano essenziali per il corretto esercizio dei diritti di difesa dell’impresa oggetto dell’indagine.
7. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 5 o 6, la Commissione può chiedere che il fornitore delle informazioni che ha presentato i documenti in questione fornisca una versione non riservata dei documenti a norma dell’, paragrafo 3.
8. Se ritiene che una delle richieste di cui al paragrafo 6 sia fondata, tenuto conto della necessità di garantire che l’impresa oggetto di indagine sia in grado di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa, la Commissione mette a disposizione dell’impresa oggetto di indagine una versione non riservata dei documenti oppure adotta una decisione che estende la procedura di divulgazione per quanto riguarda i documenti in questione.
9. In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 4, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.
10. Le informazioni ottenute attraverso l’accesso al fascicolo sono utilizzate soltanto ai fini delle pertinenti procedure di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.
Storico versioni
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