Art. 16
Trasparenza e comunicazione
In vigore dal 10 lug 2023
Trasparenza e comunicazione
Se opportuno, la Commissione può, mediante decisione adottata a seguito di un’indagine approfondita a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560, imporre alle imprese obblighi di trasparenza e comunicazione a norma dell’, paragrafo 5, e dell’ del regolamento (UE) 2022/2560. Tali obblighi possono riguardare la fornitura di informazioni riguardanti le seguenti situazioni:
a)
i contributi finanziari esteri ricevuti durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;
b)
la partecipazione a concentrazioni o a procedure di appalti pubblici (se l’impresa oggetto dell’indagine presenta un’offerta in una procedura aperta o una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico in più fasi) durante un determinato periodo di tempo a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della decisione che impone gli obblighi;
c)
l’attuazione di una decisione con impegni adottata a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione con misure di riparazione adottata a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, di una decisione che vieta una concentrazione adottata a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2560 o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto adottata a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1441:oj#art-16