Art. 13 · Termini per la presentazione degli impegni nell’ambito di concentrazioni notificate

Art. 13

Termini per la presentazione degli impegni nell’ambito di concentrazioni notificate

In vigore dal 10 lug 2023
Termini per la presentazione degli impegni nell’ambito di concentrazioni notificate 1.   Per quanto riguarda le concentrazioni notificate alla Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti ai fini dell’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi dalla data di apertura dell’indagine approfondita a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560. 2.   Qualora, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine per l’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione degli impegni è automaticamente prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi. 3.   In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione gli impegni anche se sono stati proposti dopo la scadenza del relativo termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
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