Art. 11 · Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico

Art. 11

Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 10 lug 2023
Informazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico 1.   L’obbligo per gli Stati membri, previsto dall’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, di fornire alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per svolgere le indagini a norma del regolamento (UE) 2022/2560 riguarda, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori responsabili delle procedure di appalto pubblico che detengono informazioni pertinenti per l’indagine. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasferiscono alla Commissione, unitamente alla notifica, le copie dei documenti utilizzati per la preparazione dei documenti di gara, comprese, se disponibili, eventuali ricerche e il bilancio interno relativo all’appalto, nonché le copie tutti gli altri documenti che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritengono essenziali per l’indagine. Se le parti notificanti forniscono informazioni ai sensi della sezione 4 dell’allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori trasmettono inoltre le copie di tutte le offerte presentate relative alla procedura di appalto pubblico in questione. Se le offerte non sono ancora state presentate o non sono ancora disponibili al momento della notifica, le copie delle offerte vengono trasferite alla Commissione non appena disponibili. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non trasferiscono o non sono in grado di trasferire alla Commissione le copie di tutti i documenti pertinenti per l’indagine, la Commissione chiede loro di trasferire le copie degli specifici documenti pertinenti per l’indagine della Commissione.
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