Art. 10
Dichiarazioni orali durante le ispezioni
In vigore dal 10 lug 2023
Dichiarazioni orali durante le ispezioni
1. Se i funzionari o le altre persone autorizzate dalla Commissione che li accompagnano chiedono ai rappresentanti esterni o ai membri del personale autorizzati di un’impresa o associazione di imprese spiegazioni a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), o dell’ del regolamento (UE) 2022/2560, tali spiegazioni possono essere redatte in qualsiasi forma.
2. Successivamente all’ispezione, una copia dei documenti redatti ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell’impresa o dell’associazione di imprese interessata.
3. Se la Commissione riceve chiarimenti da parte di un membro del personale di un’impresa o di un’associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l’impresa o l’associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal suddetto membro del personale. Le modifiche vengono integrate nei chiarimenti redatti a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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