Art. 8
Mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata
In vigore dal 7 lug 2023
Mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata
1. Il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite al livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, è considerato realizzato solo se il rischio di credito mantenuto è subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite al livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, può essere realizzato anche mediante la vendita, ad opera del cedente o del prestatore originario, delle esposizioni sottostanti ad un valore scontato se è soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
a)
l’importo dello sconto non è inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna esposizione;
b)
l’importo della vendita a valore scontato è rimborsabile al cedente o al prestatore originario solo quando non è assorbito da perdite connesse al rischio di credito associato alle esposizioni cartolarizzate.
Storico versioni
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