Art. 4 · Mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

Art. 4

Mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

In vigore dal 7 lug 2023
Mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori Il mantenimento di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 (sezione verticale) è soddisfatto mediante uno dei metodi seguenti: a) il mantenimento diretto di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; b) il mantenimento di un’esposizione che espone il suo detentore al rischio di credito di ogni segmento emesso di un’operazione di cartolarizzazione su base proporzionale in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale totale di ciascuno dei segmenti emessi; c) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni; d) la fornitura, nel contesto di un programma ABCP, di una linea di liquidità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la linea di liquidità copre il 100 % della quota del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate dell’operazione di cartolarizzazione finanziata dal programma ABCP; ii) la linea di liquidità copre il rischio di credito per tutto il tempo durante il quale il soggetto che mantiene l’interesse è tenuto a mantenere l’interesse economico netto rilevante; iii) la linea di liquidità è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario dell’operazione di cartolarizzazione; iv) gli investitori hanno avuto accesso alle informazioni contenute nell’informativa iniziale che consentono loro di verificare il rispetto dei punti i), ii) e iii).
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