Art. 2 · Soggetti che mantengono un interesse economico netto rilevante

Art. 2

Soggetti che mantengono un interesse economico netto rilevante

In vigore dal 7 lug 2023
Soggetti che mantengono un interesse economico netto rilevante 1.   L’obbligo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce che l’interesse economico netto rilevante mantenuto non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono, è rispettato da uno qualsiasi dei soggetti seguenti: a) il cedente o i cedenti; b) il promotore o i promotori; c) il prestatore originario o i prestatori originari; d) il gestore o i gestori in una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate tradizionale, a condizione che soddisfi(no) il requisito in materia di esperienza di cui all’ del presente regolamento. 2.   Se più cedenti sono ammissibili per soddisfare l’obbligo di mantenimento, ciascun cedente soddisfa tale obbligo su base proporzionale con riferimento alle esposizioni cartolarizzate per le quali è il cedente. 3.   Se più prestatori originari sono ammissibili per soddisfare l’obbligo di mantenimento, ciascun prestatore originario soddisfa tale obbligo su base proporzionale con riferimento alle esposizioni cartolarizzate per le quali è il prestatore originario. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’obbligo di mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle condizioni seguenti: a) il cedente o il prestatore originario ha istituito e gestisce il programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (programma ABCP) o un’altra cartolarizzazione; b) il cedente o il prestatore originario ha istituito il programma ABCP o un’altra cartolarizzazione e ha contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate misurate in base al valore nominale all’avvio dell’operazione. 5.   Se più promotori sono ammissibili per soddisfare l’obbligo di mantenimento, quest’ultimo è soddisfatto da uno dei promotori seguenti: a) il promotore il cui interesse economico è maggiormente allineato a quello dell’investitore come concordato da tutti i promotori interessati in base a criteri oggettivi, tra cui tutti gli elementi seguenti: i) la struttura delle commissioni dell’operazione; ii) la partecipazione del promotore all’istituzione e alla gestione del programma ABCP o di un’altra cartolarizzazione; e iii) l’esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni; oppure b) ciascun promotore in proporzione al numero totale di promotori. 6.   Se più gestori sono ammissibili per soddisfare l’obbligo di mantenimento, quest’ultimo è soddisfatto da uno dei gestori seguenti: a) il gestore che ha un interesse economico prevalente nella rinegoziazione con esito positivo delle esposizioni della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate tradizionale, come concordato da tutti i gestori interessati in base a criteri oggettivi, tra cui la struttura delle commissioni dell’operazione nonché le risorse disponibili e l’esperienza del gestore nel condurre il processo di rinegoziazione delle esposizioni; oppure b) ciascun gestore, su base proporzionale con riferimento alle esposizioni cartolarizzate che gestisce, calcolate come la somma del valore netto delle esposizioni cartolarizzate che sono considerate esposizioni deteriorate e del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate. 7.   Un soggetto non è considerato costituito od operante esclusivamente al fine di cartolarizzare le esposizioni ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, se si applicano tutte le condizioni seguenti: a) il soggetto ha elaborato una strategia e dispone della capacità di adempiere gli obblighi di pagamento in linea con un modello di business più ampio che comporta un sostegno rilevante da capitale, attività, commissioni o altre fonti di reddito, in virtù del quale il soggetto non si affida, quale fonte di reddito unica o prevalente, alle esposizioni da cartolarizzare, a interessi mantenuti o di cui si propone il mantenimento a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/2402, o a un reddito corrispondente derivante da tali esposizioni e interessi; b) i membri dell’organo di amministrazione dispongono dell’esperienza necessaria per consentire al soggetto di perseguire la strategia aziendale stabilita, come pure di adeguati dispositivi di governo societario.
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