Art. 15 · Obblighi concernenti l’attribuzione dei flussi di cassa e delle perdite all’interesse mantenuto e le commissioni da corrispondere al soggetto che mantiene l’interesse

Art. 15

Obblighi concernenti l’attribuzione dei flussi di cassa e delle perdite all’interesse mantenuto e le commissioni da corrispondere al soggetto che mantiene l’interesse

In vigore dal 7 lug 2023
Obblighi concernenti l’attribuzione dei flussi di cassa e delle perdite all’interesse mantenuto e le commissioni da corrispondere al soggetto che mantiene l’interesse 1.   I soggetti che mantengono l’interesse non si avvalgono di dispositivi o di meccanismi incorporati nella cartolarizzazione in virtù dei quali l’interesse mantenuto all’avvio dell’operazione diminuirebbe più rapidamente dell’interesse trasferito. Nell’attribuzione dei flussi di cassa, l’interesse mantenuto non è prioritario e non beneficia in via preferenziale di un rimborso o di un ammortamento prima dell’interesse trasferito. È consentito l’ammortamento dell’interesse mantenuto mediante l’attribuzione del flusso di cassa conformemente al primo comma o mediante l’attribuzione di perdite che, di fatto, riduce il livello di mantenimento nel tempo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli accordi relativi alle commissioni, fisse o in funzione del volume o della performance delle esposizioni cartolarizzate o dell’evoluzione dei parametri di riferimento del mercato pertinenti, da corrispondere in via prioritaria al soggetto che mantiene l’interesse al fine di remunerarlo per i servizi forniti alla cartolarizzazione, sono considerati compatibili con gli obblighi relativi all’interesse mantenuto di cui a tale paragrafo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’importo delle commissioni è fissato alle normali condizioni di mercato, tenendo conto di operazioni comparabili sul mercato; b) le commissioni sono strutturate come corrispettivo per la prestazione del servizio e non creano un diritto preferenziale nei flussi di cassa della cartolarizzazione che, di fatto, ridurrebbe l’interesse mantenuto più rapidamente dell’interesse trasferito. Ai fini della lettera a), in assenza di operazioni comparabili sul mercato pertinente, l’importo delle commissioni soddisfa il requisito secondo il quale esse devono essere fissate alle normali condizioni di mercato se tali commissioni sono stabilite con riferimento alle commissioni applicabili ad operazioni analoghe su altri mercati oppure utilizzando parametri di valutazione che tengano adeguatamente conto del tipo di cartolarizzazione e del servizio fornito. Le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono considerate soddisfatte quando le commissioni sono garantite o pagabili anticipatamente in qualsiasi forma, in tutto o in parte, prima del servizio da prestare dopo la chiusura, e l’interesse economico netto rilevante effettivo, dopo aver dedotto le commissioni, è inferiore all’interesse economico netto minimo richiesto nell’ambito dell’opzione di mantenimento scelta tra le opzioni di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/2402.
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