Art. 13 · Operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 alle quali non si applica l’obbligo di mantenimento

Art. 13

Operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 alle quali non si applica l’obbligo di mantenimento

In vigore dal 7 lug 2023
Operazioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 alle quali non si applica l’obbligo di mantenimento Le operazioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 alle quali non si applica l’obbligo di mantenimento comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che sono strumenti di riferimento di cui all’articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
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