Art. 2
In vigore dal 7 lug 2023
L’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l’acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.
L’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e al regolamento (UE) 2023/915 fino al 30 gennaio 2024.
Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o l’acido erucico applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 30 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 30 gennaio 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 30 luglio 2023 e contenenti l’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 luglio 2023, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
L’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, può essere aggiunto agli alimenti, tranne che agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino ad esaurimento delle scorte.
Gli alimenti, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, contenenti l’additivo alimentare mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 30 luglio 2023 e fino al 30 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 30 gennaio 2024, possono continuare ad essere immessi sul mercato e ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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