Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 lug 2023
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
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