Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 3 lug 2023
Misure transitorie I preparati specificati nell’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 24 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 24 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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