Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 lug 2023
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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