Art. 1
In vigore dal 30 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 2, lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«una copia della relazione di valutazione più recente di cui all’articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848, redatta dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente, contenente le informazioni di cui all’allegato I, parte A, del presente regolamento, compresa una relazione di un audit in affiancamento effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento. In deroga, per le domande di riconoscimento presentate prima del 31 dicembre 2024, la relazione di audit in affiancamento può vertere su un audit in affiancamento effettuato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di riconoscimento. La relazione di valutazione fornisce le garanzie seguenti:»;
(2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
è inserito un nuovo paragrafo 3 bis:
«3bis.
Entro due anni dal riconoscimento iniziale o dall’estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento a un’ulteriore categoria di prodotti a norma dell’, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo trasmette una nuova relazione di audit in affiancamento redatta a norma dell’allegato I, parte B, sezioni 1 e 2, per le categorie di prodotti per i quali è stato riconosciuto o per il quale è stato esteso l’ambito di applicazione del riconoscimento.»;
b)
al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’intervallo tra due audit in affiancamento non deve superare i quattro anni, a decorrere dalla data del primo audit in affiancamento svolto dopo il riconoscimento iniziale o l’estensione iniziale dell’ambito di applicazione a una nuova categoria di prodotti;»;
(3)
all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il riconoscimento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica alla Commissione, in tempo utile e non oltre 30 giorni di calendario, le modifiche apportate al contenuto del suo fascicolo tecnico, compresi i nuovi audit in affiancamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 bis.»
;
(4)
all’allegato I, parte B, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
durante gli ultimi tre anni dal loro organismo di accreditamento o dall’autorità competente ai fini del loro riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 per ciascuna categoria di prodotti per la quale l’autorità di controllo o l’organismo di controllo chiede il riconoscimento a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848; e»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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