Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 2023
1.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’ non supera l’importo totale di: a) 9 770 000 EUR per la Bulgaria; b) 15 930 000 EUR per l’Ungheria; c) 39 330 000 EUR per la Polonia; d) 29 730 000 EUR per la Romania; e) 5 240 000 EUR per la Slovacchia. 2.   Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia possono concedere un aiuto nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell’ fino a un massimo del 200 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazione. 3.   Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 2023.
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