Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 giu 2023
L’additivo alimentare glicerolo (E 422), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio o l’acroleina applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino al 20 gennaio 2024. Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare glicerolo (E 422), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio o l’acroleina applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2024 e possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. L’additivo alimentare esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD), l’acido erucico o i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino al 20 gennaio 2024. Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD), l’acido erucico o i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2024 e possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. L’additivo alimentare esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 20 luglio 2023 e fino al 20 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 gennaio 2024, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino ad esaurimento delle scorte. Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475), che è stato legalmente immesso sul mercato dopo il 20 luglio 2023 e fino al 20 gennaio 2024 ma che non è conforme ai limiti massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 gennaio 2024, possono continuare ad essere immessi sul mercato e possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. L’additivo alimentare poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, può essere aggiunto agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino al 20 gennaio 2024. Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), che è stato legalmente immesso sul mercato prima del 20 luglio 2023 ma che non è conforme ai limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio, il cadmio, la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) o i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) applicabili a decorrere dal 20 luglio 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2024 e possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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