Art. 8 · Lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze

Art. 8

Lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze

In vigore dal 27 giu 2023
Lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze 1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto focale nazionale e la propria unità nazionale Europol forniscano tempestivamente e senza indebito ritardo le informazioni disponibili sulle nuove sostanze psicoattive all’Agenzia e a Europol, tenuto conto del loro rispettivo mandato. Tali informazioni riguardano il rilevamento e l’identificazione, il consumo e i modelli di consumo, la fabbricazione, l’estrazione, la distribuzione e i metodi di distribuzione, il traffico e l’uso a fini commerciali, medici e scientifici, i rischi potenziali e quelli riscontrati, di tali sostanze. 2.   L’Agenzia, in collaborazione con Europol, raccoglie, raffronta, analizza e valuta le informazioni sulle nuove sostanze psicoattive. Comunica quindi tempestivamente tali informazioni ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione, al fine di fornire loro le informazioni necessarie per un’allerta precoce. In base alle informazioni raccolte ai sensi del primo comma, l’Agenzia redige relazioni iniziali o relazioni iniziali cumulative a norma dell’.
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