Art. 6 · Raccolta e divulgazione di informazioni e dati

Art. 6

Raccolta e divulgazione di informazioni e dati

In vigore dal 27 giu 2023
Raccolta e divulgazione di informazioni e dati 1.   L’Agenzia: a) raccoglie le informazioni e i dati pertinenti, compresi le informazioni e i dati che sono stati comunicati dai punti focali nazionali, che derivano da attività di ricerca, che sono disponibili da fonti aperte, e che provengono da fonti dell’Unione, da fonti non governative, e dalle organizzazioni e dagli organismi internazionali competenti; b) raccoglie le informazioni e i dati necessari per monitorare il policonsumo e le sue conseguenze, a norma dell’, paragrafo 1, lettera d); c) raccoglie le informazioni e i dati disponibili dei punti focali nazionali, in cooperazione con Europol, sulle nuove sostanze psicoattive e comunica tali informazioni senza indebito ritardo ai punti focali nazionali, alle unità nazionali Europol e alla Commissione; d) raccoglie e analizza le informazioni e i dati riguardanti i precursori di droghe e la diversione e il traffico dei precursori di droghe; e) svolge e commissiona studi di ricerca e di monitoraggio, indagini, studi di fattibilità, e azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; f) assicura una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità delle informazioni e dei dati a livello dell’Unione elaborando, in cooperazione con i punti focali nazionali, indicatori e criteri comuni di carattere non vincolante ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dall’Unione; l’Agenzia può raccomandare il rispetto di tali criteri comuni di carattere non vincolante; g) coopera strettamente con i pertinenti organi e organismi dell’Unione e con le organizzazioni e gli organismi internazionali, in particolare l’UNODC e l’INCB, al fine di agevolare le notifiche ed evitare oneri inutili per gli Stati membri. 2.   L’Agenzia raccoglie i dati nazionali rilevanti attraverso i punti focali nazionali. Prima della raccolta dei dati, l’Agenzia e i punti focali nazionali discutono e concordano il pacchetto di relazioni nazionali. L’Agenzia può utilizzare fonti di informazione complementari per i dati nazionali. Qualora l’Agenzia utilizzi tali fonti complementari, tiene debitamente informato il punto focale nazionale interessato. Laddove possibile, i dati raccolti sono disaggregati per sesso e, laddove possibile, per genere. Tali dati tengono conto degli aspetti sensibili alle specificità di genere della politica in materia di stupefacenti. 3.   L’Agenzia elabora, nell’ambito del suo mandato, metodi e approcci per la raccolta dei dati, anche tramite progetti con partner esterni. 4.   L’Agenzia sviluppa le necessarie soluzioni digitali ai fini della raccolta, della convalida, dell’analisi, della comunicazione, della gestione e dello scambio di informazioni e dati, anche in modo automatizzato. 5.   L’Agenzia diffonde informazioni e dati: a) mettendo a disposizione dell’Unione, degli Stati membri e degli altri portatori di interessi le informazioni da essa prodotte, anche per quanto riguarda i nuovi sviluppi e i cambiamenti di tendenza; b) assicurando ampia divulgazione delle sue analisi, conclusioni e relazioni, anche fra la comunità scientifica, le organizzazioni della società civile e le comunità interessate, comprese le persone che fanno uso di stupefacenti, ad eccezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate di cui all’; c) pubblicando, sulla base dei dati raccolti, una relazione periodica sulla situazione del fenomeno degli stupefacenti e sulle tendenze emergenti; d) costituendo e mettendo a disposizione risorse di documentazione scientifica aperte; e) fornendo informazioni sugli standard di qualità, sulle migliori pratiche basate su dati probanti, sugli approcci innovativi e sui risultati di ricerca implementabili negli Stati membri e facilitando lo scambio di informazioni e l’applicazione di tali standard e pratiche. 6.   Se del caso, l’Agenzia può diffondere informazioni e dati che sono stati disaggregati, in particolare per Stato membro, sesso, genere, età, disabilità e condizione socioeconomica, conformemente al pertinente diritto dell’Unione, specie in materia di protezione dei dati. 7.   All’atto della diffusione di informazioni e dati di cui al paragrafo 5, l’Agenzia ne indica le fonti. 8.   L’Agenzia non diffonde o trasmette informazioni e dati dai quali sia possibile l’identificazione di persone o di piccoli gruppi di persone.
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