Art. 59 · Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo

Art. 59

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo

In vigore dal 27 giu 2023
Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo 1.   Il direttore dell’EMCDDA nominato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1920/2006 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le responsabilità di direttore esecutivo ai sensi dell’ del presente regolamento. Le altre condizioni del suo contratto rimangono invariate. Se il mandato del direttore dell’EMCDDA termina tra il 1o luglio 2023 e il 2 luglio 2024, e non è già stato prorogato a norma del regolamento (CE) n. 1920/2006, è automaticamente prorogato fino al 3 luglio 2025. 2.   Qualora il direttore nominato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1920/2006 non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina del direttore esecutivo conformemente all’, paragrafo 2, designa un direttore esecutivo ad interim che eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di 18 mesi.
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