Art. 58 · Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

Art. 58

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

In vigore dal 27 giu 2023
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione dell’EMCDDA continua a lavorare e ad operare in base al regolamento (CE) n. 1920/2006 e alle norme ivi stabilite fino a quando non sono nominati tutti i rappresentanti del consiglio di amministrazione ai sensi dell’ del presente regolamento. 2.   Entro il 1o aprile 2024, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate come membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell’. 3.   Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell’ si riunisce la prima volta entro il 3 agosto 2024. In tale occasione il consiglio di amministrazione può adottare il proprio regolamento interno.
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