Art. 55
Cooperazione con le organizzazioni della società civile
In vigore dal 27 giu 2023
Cooperazione con le organizzazioni della società civile
1. L’Agenzia mantiene la cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nei settori contemplati dal presente regolamento a livello nazionale, dell’Unione o internazionale a fini di consultazione, scambio di informazioni e condivisione delle conoscenze attraverso il coinvolgimento di tali organizzazioni della società civile. A tal fine, l’Agenzia designa un punto di contatto unico sotto l’autorità del direttore esecutivo per assicurare la regolare fornitura di informazioni alle organizzazioni della società civile in merito alle sue attività, anche creando una pagina web dedicata o mediante altri mezzi pertinenti. L’Agenzia consente alle organizzazioni della società civile di presentare dati e informazioni pertinenti per le sue attività.
2. Nell’esaminare temi specifici, l’Agenzia conduce, se del caso, appositi scambi con le organizzazioni della società civile che hanno qualifiche ed esperienze pertinenti sul tema in questione.
3. Le organizzazioni della società civile di cui ai paragrafi 1 e 2 sono iscritte nel registro per la trasparenza, istituito dall’accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (35). L’Agenzia rende pubblico l’elenco di tali organizzazioni della società civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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