Art. 51
Valutazione e riesame
In vigore dal 27 giu 2023
Valutazione e riesame
1. Entro il 3 luglio 2029, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, conformemente ai propri orientamenti, valuta i risultati dell’Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell’ubicazione di quest’ultima. Tali valutazioni esaminano in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. Nella sua prima valutazione, la Commissione presta particolare attenzione alle modifiche del mandato e dei compiti dell’Agenzia introdotte dal presente regolamento.
2. In una valutazione su due la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e se il mantenimento dell’Agenzia sia giustificato alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione sui risultati di cui al presente articolo. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.
Storico versioni
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