Art. 51 · Valutazione e riesame

Art. 51

Valutazione e riesame

In vigore dal 27 giu 2023
Valutazione e riesame 1.   Entro il 3 luglio 2029, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, conformemente ai propri orientamenti, valuta i risultati dell’Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell’ubicazione di quest’ultima. Tali valutazioni esaminano in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. Nella sua prima valutazione, la Commissione presta particolare attenzione alle modifiche del mandato e dei compiti dell’Agenzia introdotte dal presente regolamento. 2.   In una valutazione su due la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e se il mantenimento dell’Agenzia sia giustificato alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti. 3.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione sui risultati di cui al presente articolo. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1322:oj#art-51