Art. 49 · Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Art. 49

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 27 giu 2023
Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L’Agenzia adotta norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. Le norme di sicurezza dell’Agenzia comprendono, tra l’altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. 2.   L’Agenzia può scambiare informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o con un’organizzazione internazionale, o condividere ICUE con un altro organo, organismo o agenzia dell’Unione, solo nel quadro di accordi amministrativi. Gli accordi amministrativi sono soggetti all’autorizzazione del consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. In mancanza di un accordo amministrativo, ogni comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a un altro organo, organismo o agenzia dell’Unione è soggetta a una decisione del direttore esecutivo previa consultazione della Commissione.
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