Art. 48 · Lotta contro le frodi

Art. 48

Lotta contro le frodi

In vigore dal 27 giu 2023
Lotta contro le frodi 1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illegali si applica all’Agenzia il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 2.   Entro il 1o ottobre 2023, l’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i propri dipendenti utilizzando il modello riportato nell’allegato di tale accordo. 3.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e di controlli e verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione da parte dell’Agenzia. 4.   L’OLAF e l’EPPO, nell’ambito dei propri mandati, possono svolgere indagini che, per quanto riguarda l’OLAF, possono includere anche controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (34). 5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli accordi di lavoro e gli accordi con organizzazioni internazionali e paesi terzi di cui agli , i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere agli audit e alle indagini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in base alle rispettive competenze.
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