Art. 41 · Rendicontazione e discarico

Art. 41

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 27 giu 2023
Rendicontazione e discarico 1.   Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori. 2.   Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti. 3.   Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, l’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio d’amministrazione. 5.   Il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione. 6.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia. 7.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 8.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio successivo. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta del Parlamento europeo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in causa, in conformità dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell’anno N+2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
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