Art. 40
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 27 giu 2023
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti per le procedure di valutazione di cui all’.
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